Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 17 luglio 2017

 

Circolare n. 126/2017

 

Oggetto: Codice della Strada – Misure per agevolare la distribuzione urbana – Trasporti intermodali – Articolo 47 bis del D.L. n.50/2017 convertito nella legge 21.6.2017, n.96, su S.O. alla G.U. n.144 del 23.6.2017.

 

Nella legge di conversione del decreto legge n. 50/2017 (cosiddetta Manovrina) sono state inserite modifiche al Codice della Strada per agevolare la distribuzione urbana richieste da tempo anche da Confetra, nonché modifiche in tema di trasporti in condizioni di eccezionalità.

 

Piazzole per carico e scarico merci - E’ stato integrato l’articolo 7 del Codice della Strada al fine di consentire che i Comuni con ordinanza del Sindaco possano prescrivere orari e riservare aree di sosta per il carico e lo scarico di veicoli per trasporto merci: l’attuale formulazione del Codice della Strada prevedeva che potessero essere istituite aree per carico e scarico merci in generale (quindi anche di veicoli privati, ad esempio); inoltre è stato introdotto il divieto di fermata e sosta nelle suddette aree di veicoli non abilitati (nuova lettera o bis art.158 c.2 CdS); infine è stato previsto che non sia necessaria la contestazione immediata dell’accesso non autorizzato nelle piazzole di carico e scarico merci: questo consentirà la rilevazione delle infrazioni tramite sistemi elettronici (art.201 c.1 bis lettera g CdS). Le misure dovrebbero consentire di aumentare le aree destinate al carico e scarico merci rendendole più fruibili.

 

Trasporti in condizioni di eccezionalità – E’ stato integrato l’articolo 10 comma 3 lettera e) del Codice della Strada affinché rientri nei trasporti effettuati in condizioni di eccezionalità anche il traino di rimorchi e semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale; la modifica consente la circolazione senza autorizzazione per questa tipologia di trasporti.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/n

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S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante  disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

 

Testo del decreto-legge  24  aprile  2017, n. 50  coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».

 

La Camera dei deputati ed il  Senato della Repubblica  hanno approvato;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               Promulga

                          la seguente legge:

                            *** omissis ***

 

                               Titolo IV

             MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

 

                               Capo I

         Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture

                           *** omissis ***

 

                           Art. 47-bis

           Disposizioni in materia di trasporto su strada

  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Nel settore  del  trasporto  su  strada,  come  individuato

dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

  a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte  le

operazioni di  trasporto  effettuate  dal  conducente  distaccato  in

territorio italiano per conto della stessa impresa  di  autotrasporto

indicata nella medesima comunicazione;

  b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,  deve  indicare

in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del  conducente

distaccato e le modalita' di rimborso  delle  spese  di  viaggio,  di

vitto e di alloggio da questo sostenute.

  1-ter.  Una  copia  della  comunicazione  preventiva  di   distacco

comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi

del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita

agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo  12  del  codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,

in caso  di  controllo  su  strada;  un'altra  copia  della  medesima

comunicazione  deve  essere  conservata   dal   referente   designato

dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).

  1-quater. In occasione di un controllo su  strada,  gli  organi  di

polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la  presenza  a  bordo

del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

  a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni

di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.

152;

  b) prospetti di paga»;

  b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis.  Chiunque  circola   senza   la   documentazione   prevista

dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero  circola  con

documentazione non conforme alle predette disposizioni,  e'  soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.

Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Tale  esonero  e'

riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».

  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 7, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla

seguente:

  «g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di  categoria

N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati

per il carico e lo scarico di cose»;

  b)  all'articolo  10,  comma  3,  lettera  e),  dopo   le   parole:

«contenitori o casse mobili  di  tipo  unificato»  sono  inserite  le

seguenti:  «o  trainino  rimorchi  o   semirimorchi   utilizzati   in

operazioni di trasporto intermodale»;

  c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera  o)  e'  aggiunta  la

seguente:

  «o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo  scarico

di merci, nelle ore stabilite»;

  d) all'articolo 180, comma 4, secondo  periodo,  sono  premesse  le

seguenti  parole:  «Per  i  rimorchi  e  i  semirimorchi   di   massa

complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»;

  e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle

aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e

scarico di merci,».

  4.  Al  fine  di  consentire  gli  interventi  per  la   protezione

ambientale e la sicurezza della circolazione, anche  con  riferimento

all'uso  delle  infrastrutture,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,

e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno  2017.  E'  altresi'

incrementata di 10 milioni di euro  per  gli  anni  2017  e  2018  la

dotazione  finanziaria  a  copertura  delle   agevolazioni   di   cui

all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.

266.

  5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema

del trasporto intermodale e della catena logistica  sono  autorizzate

la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per  le  finalita'  di

cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,

e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita'  di

cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.

  6. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, non attribuite  alle  imprese  ferroviarie  ai

sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo  11,

comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono  essere

destinate  dal  gestore   dell'infrastruttura,   nei   limiti   degli

stanziamenti esistenti, a investimenti  per  il  miglioramento  delle

connessioni dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  ai  poli  di

generazione e attrazione  del  traffico  o  all'ammodernamento  delle

locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di

programma-parte  investimenti  tra  la  societa'   Rete   ferroviaria

italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti  a  cui  sono

finalizzate.

  7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «A  tal  fine  e'

autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di  0,5

milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro  per  l'anno

2018».    

 

FINE TESTO